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| PREVIDENZA |
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Nel corso del semestre utile per il conferimento del TFR (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) i dipendenti del settore privato potranno aderire espressamente ad una delle seguenti forme di previdenza complementare:
• Il fondo pensione negoziale di categoria, se il dipendente ne è destinatario in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola il suo rapporto di lavoro; • Il fondo pensione aperto in forma collettiva, se è stato stipulato un accordo aziendale che prevede l’adesione su base collettiva; • Un fondo pensione aperto in forma individuale o un piano di previdenza integrativa di tipo assicurativo scelto liberamente dal lavoratore. In questo caso il datore di lavoro non avrà alcun obbligo di versare la contribuzione a proprio carico.
In alternativa, i lavoratori potranno scegliere di mantenere il regime attuale lasciando il trattamento di fine rapporto in azienda. La scelta dovrà essere manifestata espressamente, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione.
I maggiori costi derivati alle imprese dal versamento del TFR maturato alla previdenza complementare saranno compensati mediante:
• Deduzione dal reddito di impresa di una quota dell’ammontare del TFR devoluto, pari al 6% per le aziende con meno di 50 dipendenti e al 4% per le aziende con più di 50 dipendenti; • Esonero del versamento al Fondo di Garanzia per il TFR, pari allo 0,15% del TFR devoluto; • Esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS per un ammontare pari per il primo anno allo 0,19% della retribuzione lorda di ciascun dipendente che deciderà di destinare il TFR a previdenza complementare e crescente nel tempo fino a un massimo dello 0,28% nel 2014.
Le aziende con almeno 50 dipendenti dovranno versare comunque al fondo di tesoreria gestito dall’INPS gli accantonamenti di fine rapporto relativi ai lavoratori che hanno deciso di non aderire alla previdenza complementare. Per queste aziende, quindi, la devoluzione del TFR a previdenza complementare sarà conveniente, visto che in tal caso potranno beneficiare delle compensazioni previste dalla normativa e il TFR non destinato ai fondi pensione dovrà comunque essere versato allo Stato. Le aziende con meno di 50 dipendenti, invece, pur beneficiando degli stessi vantaggi per la parte di TFR devoluto ai fondi pensione, non avranno l’obbligo di versare allo Stato il TFR non destinato alla previdenza complementare.
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| Piano Assicurativo Aziendale |
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| Pensione dinamica |
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Pensione dinamica offre una rendita
annua vitalizia rivalutata, a fronte di versamenti annui
costanti o rivalutabili.
Si rivolge in particolare a chi desidera integrare il
proprio reddito con un'entrata aggiuntiva, a chi non
ha sufficiente copertura previdenziale e a chi, disponendo
di un reddito costante, può accantonare regolarmente
somme di denaro.
La rendita, rivalutata annualmente in base al rendimento
della gestione RI:SPE.VI, può essere vitalizia,
certa per 5 o 10 anni, reversibile totalmente o parzialmente
a favore di un'altra persona, con la possibilità
di scegliere, in alternativa, il capitale.
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